ASSEGNO DIVORZILE

La funzione dell'assegno divorzile è di natura assistenziale; essa è quella di garantire al coniuge più debole economicamente di continuare a godere dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Il Giudice con la sentenza di divorzio dispone l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile qualora il coniuge non disponga di mezzi adeguati o comunque sia impossibilitato per ragioni obbiettive e procurarseli.

Come si quantifica l'assegno divorzile ? Quali sono i criteri di determinazione dell'assegno divorzile ?

I criteri sono:

  1. le condizioni dei coniugi
  2. i motivi del divorzio
  3. il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune
  4. redditi e sostanze di entrambi
  5. durata del matrimonio

L'assegno divorzile ha diverse funzioni, ovvero:

1) funzione assistenziale; 2) funzione risarcitoria; 3) funzione compensativa.

Ai sensi dell’articolo 5 della legge 898/70, “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.

L'assegno divorzile, al ricorrerne delle condizioni, viene quantificato e determinato con la sentenza che definisce il giudizio di divorzio ma, il Tribunale, alla prima udienza presidenziale di divorzio, può stabilire a favore del coniuge più debole economicamente un importo provvisorio che verrà poi sostituito, al perdurarne dei presupposti all'esito del giudizio, dall'assegno divorzile (non necessariamente del medesimo importo).

La legge prevede la possibilità di corrispondere l'assegno divorzile mediante una dazione una tantum in luogo della corresponsione mensile. Per la corresponsione una tantum è necessario l'accordo delle parti.

Il coniuge che gode del diritto all'assegno divorzile ha diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge.

Le pronunzie emesse in sede di divorzio, ivi comprese quelle relative all'assegno divorzile, sono soggette a successiva modifica (su istanza di parte mediante richiesta di modifica delle condizioni di divorzio) ove vengano a modificarsi, in modo sostanziale, le condizioni esistenti al momento della pronunzia di divorzio. Questo principio trova un'eccezione nel caso in cui le parti si accordino per la liquidazione dell'assegno divorzile mediante dazione "una tantum". In tal caso, è precluso al coniuge beneficiario di agire per la successiva richiesta di un assegno divorzile anche qualora vengano a modificarsi in modo sostanziale le sue condizioni economiche e patrimoniali. Il coniuge o l'ex coniuge che versa in stato di bisogno ha comunque diritto all'assegno alimentare.

Il coniuge che gode dell'assegno divorzile ha diritto a percepire anche una quota del TFR dell'altro coniuge e la pensione di reversibilità.


La Corte di Cassazione, in una recente sentenza ( 22 marzo 2012, numero 4751) ha affermato che l’assegno divorzile può essere ridotto considerando la capacità lavorativa lucrativa del coniuge beneficiario, desumibile dalla qualifica professionale rivestita e dalle possibilità lavorative ad essa connesse.


APPROFONDIMENTI

Il coniuge che gode dell'assegno divorzile ha diritto ad una quota del tfr dell'altro coniuge.

Quanto è ammissibile la riduzione dell'assegno divorzile ?

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L'ASSEGNO DIVORZILE

 

GIURISPRUDENZA

Revisione assegno divorzile

Cass. Civ. del 30.03.2012 n. 5174 - In tema di assegnazione della casa familiare, il giudice il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.

Cass. Civ. del 20.03.2012 n. 5177 - Prima di negare l’assegno divorzile il giudice deve disporre idonee indagini sui redditi. Ha diritto all’assegno divorzile l’ex coniuge del manager che dichiara, in modo sospetto, di guadagnare quanto uno dei suoi operai.



 

 

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